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R.D. 18/11/1923 n. 2440Art. 60. Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla corte dei conti per la revisione definitiva. La corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della corte dei conti ai termini del successivo art. 83. Art. 61. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata. Art. 62. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo e scadenze determinate può effettuarsi in base a ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e dalla corte dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente articolo 55. Il regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione dei pagamenti delle spese di cui si tratta e le modalità e i limiti dei relativi riscontri. Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese è calcolato sempre di trenta giorni. Art. 63. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali con la procedura di cui al precedente articolo 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti: a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome; b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio; c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio; d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile; e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi; f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movi mento di denaro. Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo. Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture. Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato. Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno. Art. 64. Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento ne riferisce direttamente al ministro. Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla corte dei conti con l'atto medesimo. L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. Art. 65. Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo. La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto mediante ordini del direttore generale del tesoro. Art. 66. Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di commercio. La girata può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione o di una banca. La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il prenditore non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. È ammessa una sola girata. Art. 67. Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimo ni da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi. Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti. Art. 68. Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo al- l'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato che li ha emessi, perché provvedano al loro annullamento. Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati. Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante operazione di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento. Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a) Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. Art. 70. Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato e, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato f, della legge medesima. Art. 71. L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali. La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato. Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento. Art. 72. Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonché per il caso di pubbliche calamità, sono date con speciali regolamenti. CAPITOLO V DEGLI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE MANEGGIANO VALORI DELLO STATO. Art. 73. Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione. L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa. Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonché quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati. Art. 74. Gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari ministeri, a cui debbono rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla vigilanza del ministro delle finanze e alla giurisdizione della corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto e sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della corte dei conti gli impiegati, dipendenti dai vari ministeri, ai quali sia dato incarico di fare esazione di entrate di qualunque natura e provenienza. I conti, esaminati dall'amministrazione, vengono trasmessi alla corte dei con- ti. Art. 75. Presso le casse del tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo. Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario. Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessità. Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali. |
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